ATTENZIONE, ECCO COME NON PAGARE LEGALMENTE IL CANONE RAI

Ritorniamo a parlare del canone RAI dopo l’articolo nel quale vi avevamo segnalato che molti anziani non devono pagare questa tassa. Il termine per il pagamento del canone è scaduto il 31 gennaio, ma ormai molte persone in tutta Italia sono stanche di dover pagare questa tassa, in virtù del fatto che sia la qualità dei programmi che l’offerta della televisione pubblica sono decisamente bassi, o semplicemente perché non hanno le possibilità per pagare questa ulteriore tassa. Oggi vi spieghiamo come è possibile non pagare il canone RAI in modo del tutto legale. 

La disdetta del canone è legata a particolari procedure legali, queste consentono di non incorrere in sanzioni, sovrattasse o multe, nel caso si decida di non pagare più questa tassa. È lo stesso sito della RAI che ci offre un’ampia possibilità di conoscere i vari modi per non pagare il canone nella sezione “Disdetta del canone tv”. Noi vi riportiamo qui di seguito i diversi casi. 

DISDETTA PER CESSIONE

In questo caso il contribuente si ritrova a cedere gli apparecchi detenuti, indicando generalità’ e indirizzo del nuovo detentore. La disdetta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) e dovrà essere completata dalla sottoscrizione di una “dichiarazione integrativa” inviata in un secondo momento dallo Sportello S.A.T.

DISDETTA PER ROTTAMAZIONE, FURTO O INCENDIO

Il contribuente comunicherà di non detenere più alcun apparecchio, fornendone opportuna comunicazione, a causa di rottamazione, furto o incendio. La disdetta dovrà essere inviata ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) e completata, come nel caso di cui sopra, dalla sottoscrizione di una “dichiarazione integrativa” inviata in un secondo momento dallo Sportello S.A.T. La disdetta del canone Rai effettuata entro il 31 dicembre, dispenserà dal pagamento dal 1 gennaio dell’anno successivo; effettuata, invece, entro il 30 giugno dispenserà dal 1 luglio e non sarà possibile chiedere alcun tipo di rimborso se l’abbonato avrà già corrisposto parte della tassa di possesso.

DISDETTA PER SUGGELLAMENTO DEL TELEVISORE

I contribuenti, in questo caso, richiederanno di non pagare più il canone tv senza cessione dei diritti o denuncia, bensì solo ricorrendo al suggellamento dei loro apparecchi (ritenuti da quel momento inutilizzabili, poiché debitamente chiusi in appositi involucri) entro e non oltre il 31 dicembre. Contemporaneamente all’invio della disdetta (da inviare a Agenzia delle Entrate S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 – 10121 Torino), i contribuenti devono versare 5,16€ per ogni singolo apparecchio da suggellare, indicando così il numero degli stessi, ad Ag. delle Entrate P I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22, 10121 – Torino Vaglia e Risparmi. In seguito il contribuente dovrà sottoscrivere una dichiarazione integrativa, inviata dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, nella quale specificare “la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti”.

ESENZIONE PER GLI ANZIANI CON REDDITO MINORE AI517 € AL MESE

Di questo ne avevamo già parlato IN QUESTO ARTICOLO 

ESENZIONE 2.0

In molti si chiedono perché devono pagare il canone Rai se non possiedono più alcun apparecchio in casa, avvalendosi di dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone per la visione dei loro programmi preferiti. In questo caso, stando al comunicato Rai diffuso il 21/2/2012 a seguito di un confronto avvenuto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ci si può ritenere legalmente esenti dal pagamento della tassa di possesso: ”La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone. La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più’ televisori“.

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