Dal 6 Aprile 2014 chiunque impiega o intende impiegare una persona o un volontario a lavorare a contatto con minori, deve munirsi di certificato penale del soggetto. L’obbligo è scattato con l’entrata in vigore del decreto legislativo 39/2014 sulla lotta all’abuso sui minori e tende proprio ad escludere che chi lavora con minori non abbia commesso reati legati allo sfruttamento sessuale di minorenni.
Anche in Sardegna, quindi, tutti coloro – aziende e privati – che lavorano o dovranno lavorare a contatto con minori dovranno dotarsi di certificato penale. Oggi vi mostriamo come e dove richiederlo.
In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:
- certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.
La richiesta va presentata dall’interessato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello.Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
- per i minorenni, la domanda va presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Costi:
per tutte le tipologie di certificato occorre:
- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
Il rilascio all’interessato è gratuito quando il certificato è richiesto:
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
- per essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
Altri casi di esenzione dal bollo sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.
Gli orari di apertura al pubblico possono variare a seconda della Procura della Repubblica, si consiglia di verificarli consultando le schede o prendendo contatti diretti
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